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L'attribuzione ai soci del diritto a conoscere la determinazione del
valore delle azioni (da farsi dagli amministratori sentito il parere
del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione
contabile) di cui all'art. 2437 ter, comma 5°, c.c. è posta
nell'in-teresse di quei soci che, non avendo concorso all'approvazione
della delibera che attri-buisce il diritto di recesso, intendano
esercitarlo conoscendo il valore attribuito dall'orga-no amministrativo
alla loro partecipazione, tenuto conto:
a) della impossibilità di revocare la dichiarazione di recesso una volta che questa sia stata comunicata alla società;
b) dell'onere posto a carico del socio recedente di contestare tale
determinazione di valore contestualmente alla dichiarazione di recesso.
Conseguentemente la previsione di cui all'art. 2437 ter c.c. non trova applicazio-ne o deve comunque ritenersi rispettata:
- in caso di approvazione alla unanimità della delibera che legittima il recesso;
- nel caso in cui i soci che non concorrono alla approvazione di una
delibera che legittima al recesso abbiano espressamente o tacitamente
rinunziato al diritto di cono-scere preventivamente il valore delle
azioni;
- nel caso in cui la delibera sia stata assunta sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso.
Motivazione
L'art. 2437 ter c.c. disciplina i "criteri di determinazione del
valore delle azioni" nel caso in cui occorra liquidarne il valore in
caso di recesso.
In particolare tale norma, al secondo comma, attribuisce la
competenza per la de-terminazione "agli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del sog-getto in-caricato della
revisione contabile" e stabilisce i criteri a cui ci si deve attenere
(commi 2°, 3°, 4°).
La norma, al quinto comma, attribuisce altresì ai soci il diritto:
- di conoscere la determinazione del valore di cui sopra nei quindici giorni pre-ceden-ti alla data fissata per l'assemblea:
- di prendere visione e di ottenerne copia a proprie spese.
Nell'interpretazione di questa norma occorre considerare le
modifiche apporta-te, nel testo definitivo, alla formulazione contenuta
nello schema di decreto approvato con prelimi-nare deliberazione del
consiglio dei ministri il 30 settembre 2002 che
(a) ha introdotto ex novo il quinto comma sopra ricordato in sostituzione di un com-ma, ora soppresso, del seguente tenore:
"la documentazione di cui al precedente terzo comma è depositata
presso la se-de della società nei quindici giorni precedenti la data
fissata per l'assemblea e deve ri-manerci fino alla decorrenza del
termine per l'esercizio del diritto di recesso; ciascun socio ha
diritto di prenderne visione e di ottenere copia a proprie spese.";
(b) ha sostituito al comma sesto la formulazione "in caso di
contestazione il va-lore di liquidazione è determinato entro tre mesi
dell'esercizio del diritto di recesso ... " con la se-guente "in caso
di contestazione da proporre contestualmente alla dichiara-zione di
recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni
... ".
La soppressione di cui sopra, accompagnata dalla introduzione del
comma qui com-mentato, induce a ritenere che la determinazione del
valore di cui si è detto non è più un elemento del procedimento che
deve sempre essere rispettato, ma che tale de-terminazione è
esclusivamente correlata al diritto del socio di chiedere tale valore.
Questo diritto appare posto nell'esclusivo interesse (disponibile)
di quei soci che, in-tendendo esercitare il diritto di recesso,
vogliono altresì conoscere il valore che l'organo amministrativo
attribuisce alla loro partecipazione, tenuto conto della
irrevo-cabilità della dichiarazione di recesso una volta comunicata.
Inoltre, l'inserzione operata nell'ultimo comma dopo le parole "in
caso di conte-sta-zione" della proposizione "da proporre
contestualmente alla dichiarazione di reces-so", se da un lato dimostra
che il legislatore ha altresì voluto porre al socio recedente un
termine di decadenza alla possibilità di contestare il valore da
liquidare, dall'altro conferma la correla-zione tra "l'esercizio del
recesso" e la conoscenza della "preventiva determinazione del valo-re
da parte degli amministratori" dal momento che il socio re-cedente, per
potere tempesti-vamente contestare il valore determinato ai sensi del
se-condo comma dell'articolo in esame, deve conoscerlo al momento
dell'esercizio del re-cesso.
Da ciò discende che, nel caso in cui tutti i soci abbiano concorso
alla approvazione della delibera, l'eventuale mancanza di
determinazione del valore non incide sul-la regolarità del procedimento
assembleare.
Ad analoga conclusione si deve giungere anche nel caso in cui tutti
i soci abbiano rinunziato al diritto di conoscere la determinazione del
valore o non lo abbiano chiesto, anche se poi in sede assembleare non
abbiano concorso alla formazione della deliberazione, abbiano essi,
poi, esercitato o meno il diritto di recesso.
La finalità perseguita dal legislatore porta altresì a ritenere che
nel caso in cui la deliberazione che legittima al recesso sia stata
assunta sotto l'espressa condizione risoluti-va dell'esercizio del
diritto di recesso, la determinazione del valore delle azioni diviene
irri-levante, essendosi attribuito al socio che non ha concorso alla
formazione della deliberazio-ne il più pregnante diritto di rendere
inefficace la deliberazione assunta.
In tal caso infatti delle due l'una: o nessun socio esercita il
diritto di recesso ed allo-ra non occorre procedere ad alcuna
quantificazione o viene esercitato tale diritto ed allora la
deliberazione diviene inefficace per avveramento della condizione
risolutiva e non si rende necessario procedere a quantificazioni di
sorta.
Ma le modifiche apportate dal legislatore sembrano fondare una più
radicale interpretazione della norma in base alla quale eventuali
violazioni del diritto del socio a conoscere preventivamente il valore
attribuito alle azioni non incidono sulla validità della delibera, ma
incidono solo sulla successiva previsione di un termine di decadenza
alla facoltà del socio di contestare la valutazione. In assenza cioè di
una predeterminazione di valore da parte degli amministratori, il socio
recedente potrà contestare nel merito la tardiva determinazione di
valore senza dovere rispettare il termine di decadenza sopra citato.
Inoltre, sempre nell'ottica di tutela del socio recedente, sembra
doversi ammettere per il socio che ha dichiarato di recedere senza
potere conoscere tempestivamente il valore delle sue azioni un diritto
a revocare la propria dichiarazione di recesso.
La ratio della norma, ricostruita alla luce delle modificazioni
apportate al testo normativo, sembra realizzarsi meglio con la qui
affermata inapplicabilità del termine di decadenza sopra citato e con
la postulata revocabilità della dichiarazione di recesso, piuttosto che
con una ricostruzione della violazione del quinto comma dell'articolo
citato come violazione del procedimento di formazione della
deliberazione, contro la quale l'unico rimedio concesso al socio che
intende recedere sarebbe solo l'impugnazione della deliberazione. |