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Quando lo statuto stabilisce che il consiglio è composto da due
amministratori - o da un numero di amministratori variabile da un
minimo di due ad un massimo determi-nato ovvero, nella s.r.l., da due o
più amministratori - si ritiene legittima la clausola che prevede la
nomina anche di un solo consigliere delegato (o che disciplina, anche
in via generale, la delega dei poteri) senza la contestuale previsione
della decadenza dell´inte-ro consiglio in caso di disaccordo sulla
revoca del consigliere delegato.
Motivazione
La massima nasce dal riesame critico dell´orientamento espresso (nel
1972) dal tribunale di Milano, che qui si riporta:"E´ reputato
legittimo il collegio di due ammini-stratori, ma in tale caso non si
reputa legittima la previsione della nomina nemmeno di un solo
consigliere delegato, salvo che non si preveda contestualmente la
decadenza degli amministratori dall´ufficio in caso di disaccordo per
la revoca del consigliere delegato".
E´ noto che, nella prassi, tale orientamento ha determinato
l´introduzione di clausole statutarie che riproducono più o meno
pedissequamente il principio enuncia-to.
La massima giurisprudenziale in questione non risulta motivata: è
ragionevole ritenere che intenda tutelare sia l´interesse particolare
dei soci a vedere (ri)attribuita alla propria competenza la soluzione
del dissenso sia l´interesse generale alla corretta gestione della
società, che potrebbe essere compromesso dal perdurare della delega di
poteri attribuita ad un solo consigliere quando, in un consiglio
composto da due am-ministratori, si manifesti un dissidio tale da
comportare, come effetto naturale, la re-voca dell´amministratore
delegato; revoca, nella fattispecie, impossibile e quindi di fat-to
imposta dal principio giurisprudenziale attraverso la previsione
obbligatoria della decadenza di entrambi gli amministratori.
Sul piano degli interessi, la valutazione operata dal tribunale di
Milano è ancor oggi condivisibile: appare invece meno convincente la
sanzione di illegittimità che, se-condo la massima citata, colpisce la
clausola statutaria che non dispone, quando il consiglio è composto di
due amministratori, la decadenza di entrambi in caso di disac-cordo
sulla revoca del consigliere delegato.
In via preliminare, dobbiamo riconoscere che la particolare ipotesi
considerata non appare di rilevanza o gravità maggiore rispetto ad
altre in cui la divergenza del vo-to dei singoli amministratori in un
consiglio di due membri (od anche in un consiglio composto da un numero
pari di amministratori) può comportare l´impossibilità di
fun-zionamento dell´organo di gestione; si pensi anche all´ipotesi -
diversa, ma più evidente - dell´unico amministratore di una società
composta da due soci paritetici.
Quanto agli interessi tutelati è possibile rilevare:
(i) che la decadenza dalla carica dell´intero organo amministrativo
viene impo-sta dalla massima citata quasi in base ad una sorta di
"interpretazione autentica" del-la (presumibile) volontà dei soci e
quindi impedisce - attraverso la declaratoria di ille-gittimità della
clausola difforme dal principio enunciato - la regolamentazione
statuta-ria di eventuali diversi interessi dei soci stessi, pur
meritevoli di tutela: ad esempio nel caso in cui i soci abbiano inteso
consentire in ogni caso il perdurare della carica e del-la delega in
capo ad un determinato amministratore per il numero di esercizi sociali
(nella s.p.a.) o per il periodo di tempo (nella s.r.l.) previsti
all´atto della sua nomina;
(ii) che l´attività gestoria deve comunque essere conforme ai
generali principi di correttezza e legalità e che all´esercizio della
stessa corrispondono specifiche norme che prevedono e disciplinano la
responsabilità degli amministratori.
Le considerazioni sopra esposte e, soprattutto, l´ampio rilievo
attribuito dalla Riforma all´autonomia negoziale, consentono di
ritenere non più vincolante l´indicazio-ne fornita dal tribunale di
Milano nella massima citata, nel senso che, qualora sia pre-visto un
consiglio composto anche da due amministratori, sarà possibile e
legittima, ma non obbligatoria, la conseguente previsione della
decadenza degli amministratori in caso di disaccordo sulla revoca del
consigliere delegato.
Giova infine notare che, in tutte le ipotesi in cui il numero
paritario degli am-ministratori può comportare dissensi paralizzanti o
insuperabili difficoltà gestorie, l´in-teresse dei soci potrebbe essere
meglio tutelato mediante il ricorso in via generale (e non solo nella
specifica ipotesi della revoca del consigliere delegato) alle ben note
clau-sole "simul stabunt simul cadent" che prevedono la decadenza di
tutti gli amministra-tori quando venga meno anche uno solo di essi. |