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Pur in assenza in una espressa previsione normativa deve ritenersi
ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone. A
tale operazione si applica, in linea di principio, la normativa
prevista per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali
di cui agli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c. senza però obbligo di
perizia.
Si applica anche alla trasformazione eterogenea il principio della continuità dei rapporti giuridici di cui all´art. 2498 c.c..
Alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in
società di capitali si applica il secondo comma dell´art. 2500 ter c.c.
con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi
dell´art. 2343 c.c. (nel caso in cui venga assunta la forma della
s.p.a. o della s.a.p.a.) ovvero dell´art. 2465 c.c. (nel caso in cui
venga assunta la forma della s.r.l.).
La trasformazione di società consortili in società non consortili e
viceversa deve in ogni caso considerarsi trasformazione eterogenea con
applicazione della relativa disciplina.
Motivazione
Il codice civile del 1942 disciplinava solo la trasformazione c.d.
progressiva da società di persone in "società aventi personalità
giuridica" (art. 2498 C.C.): ciò non ha impedito alla dottrina, alla
giurisprudenza e alla prassi subito formatesi di considerare la
trasformazione un istituto che, in ambito societario, aveva una
applicazione generale consentendo il cambiamento del tipo sociale nella
permanenza dell’ente.
Le esigenze della prassi, nel tempo, hanno indotto gli interpreti e
la giurisprudenza a cercare un ulteriore ampliamento del campo di
applicazione dell’istituto: si è sentita l’esigenza di consentire ad
altri enti (non societari) a base associativa di trasformarsi in
società e viceversa senza dovere ricorrere allo schema dello
scioglimento, restituzione dei beni ai soci, costituzione dell’ente con
conferimento dei beni ricevuti.
Una parte della dottrina ha ritenuto che l’istituto della
trasformazione non fosse più un istituto endosocietario, ma riguardasse
tutti gli enti associativi con il limite del c.d. "principio di
omogeneità causale" principio che avrebbe impedito soltanto quelle
trasformazioni che portavano ad adottare schemi organizzativi
incompatibili con il perseguimento delle finalità originarie dell’ente.
In una sua accezione più estesa poi questo limite veniva posto
esclusivamente nell’interesse dei soci e poteva essere superato con il
consenso unanime degli stessi.
La giurisprudenza onoraria inoltre, al di fuori di questi tentativi
di ricostruzione dogmatica, aveva omologato atti di trasformazione
"atipici" con numerosi provvedimenti di omologazione dettati
prevalentemente dalla valutazione degli interessi in gioco nelle
fattispecie esaminate.
Il Legislatore della riforma ha recepito gran parte di queste
istanze e ha dedicato grande attenzione alla trasformazione
disciplinando meglio la trasformazione in ambito societario (prevedendo
all’art. 2500 ter le trasformazioni di società di persone in società di
capitali e all’art. 2500 sexies le trasformazioni di società di
capitali in società di persone) e ha previsto e disciplinato agli artt.
2500 septies e 2500 octies C.C. la c.d. trasformazione eterogenea.
Questa disciplina non esaurisce però il campo di applicazione della
trasformazione sia per quanto attiene alla trasformazione omogenea
(dove non disciplina la trasformazione di società di persone in società
di persone e di società di capitali in società di capitali) sia per
quanto attiene alla trasformazione eterogenea.
Con riferimento a questo tipo di trasformazione si è prevista solo
la trasformazione di alcuni enti non societari, specificatamente
elencati, in società di capitali e viceversa, non menzionando la
possibilità di una trasformazione da o in società di persone.
In particolare l’art. 2500 septies C.C. ha previsto la
trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili,
società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non
riconosciute e fondazioni e l’art. 2500 octies C.C. ha previsto la
trasformazione di consorzi, società consortili, comunioni di azienda,
associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali.
La tecnica legislativa consapevolmente seguita dal Legislatore va
coordinata con il riconoscimento, pure presente nella Relazione, della
trasformazione come istituto di carattere generale anche al di fuori
del campo societario.
La indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in
società di capitali sembra quindi lasciare libero l’interprete di
valutare se altri "enti" non menzionati possano essere assimilati a
quelli espressamente menzionati.
D’altra parte l’avere previsto la trasformazione eterogenea solo per
le società di capitali non può impedire all’interprete di ammetterla
anche per le società di persone: la dottrina ha già avuto occasione di
osservare che non sussiste alcuna plausibile ragione per una tale
limitazione e che anzi un tale tipo di trasformazione eterogenea in
molti casi costituisce un "minus" rispetto a quanto previsto dal
Legislatore: si pensi ad esempio al caso di "trasformazione" di una
comunione di azienda in società di persone.
Il silenzio del Legislatore va spiegato con i limiti della delega e
non può essere interpretato come una esclusione della possibilità di
applicare l’istituto della trasformazione ad ipotesi similari.
Una attenta rilettura della Relazione conferma la esattezza della
ricostruzione qui proposta: il Legislatore sia nella trasformazione
omogenea sia in quella eterogenea si è limitato a disciplinare le
fattispecie a suo giudizio più significative lasciando all’interprete
il compito di regolamentare le altre ipotesi.
La trasformazione sia essa omogenea o eterogenea ha comunque un
elemento caratterizzante comune che giustamente il Legislatore ha
indicato nel primo articolo dedicato alla trasformazione (2498 C.C.):
quello della continuità dei rapporti giuridici.
In altri termini con la trasformazione l’ente trasformato conserva i
diritti e gli obblighi e prosegue tutti i rapporti anche processuali
dell’ente prima della trasformazione.
Con questa disposizione si è voluto anzitutto risolvere dei problemi
concreti anche se si sono create difficoltà dogmatiche laddove la
trasformazione eterogenea ha previsto la trasformabilità ad esempio di
consorzi e comunioni di azienda cioè di "fattispecie" in cui, alla luce
dell’attuale ricostruzione dogmatica, non è dato scorgere l’esistenza
di un "ente" preesistente alla trasformazione o nascente dalla stessa.
Non è però lecito all’interprete, per presunte esigenze dogmatiche,
negare l’applicazione del principio di continuità dei rapporti
giuridici a tali situazioni senza snaturare l’istituto della
trasformazione eterogenea.
I problemi che all’operatore potranno presentarsi in materia di
pubblicità dell’atto di trasformazione; andranno comunque risolti nel
rispetto dell’art. 2498 C.C.
Se la disciplina dettata in tema di trasformazione "omogenea" e
"eterogenea" non è esaustiva per quanto attiene alla ricostruzione del
campo di applicazione dell’istituto non lo è nemmeno per quanto attiene
alle norme da applicare alle ipotesi di trasformazione eterogenea
espressamente previste.
La lacuna più grave riguarda l’ipotesi di trasformazione eterogenea
in società di capitali degli enti di cui all’art. 2500 octies C.C., in
cui non è espressamente prevista la necessità di una relazione di stima
di un esperto nominato ai sensi dell’art. 2343 o 2465 C.C..
Anche qui la lacuna si spiega con il fatto che il Legislatore non ha
inteso dare una disciplina completa ed esaustiva lasciando
all’interprete il compito di integrare la disciplina espressa.
Sulla base di queste premesse si deve riconoscere che anche alla
trasformazione eterogenea in società di capitali debba applicarsi in
via estensiva il secondo comma dell’art. 2500 ter C.C., dettato in tema
di trasformazione di società di persone in società di capitali per il
quale "il capitale delle società risultante dalla trasformazione deve
essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi
dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima
redatta a norma dell’art. 2343 o, nel caso di srl, dell’art. 2465".
Le esigenze di tutela del capitale sociale che stanno alla base di
queste disposizioni sussistono a maggior ragione nel caso di
trasformazione eterogenea in società di capitali.
Gli artt. 2500 septies e octies espressamente ricomprendono
nell’ambito della trasformazione eterogenea la trasformazione di
società consortili (di qualunque tipo) in società di capitali e la
trasformazione di società di capitali in società consortili (di
qualunque tipo).
La disposizione dimostra l’intenzione del Legislatore di dare un
particolare rilievo al cambio dello scopo da consortile in lucrativo e
da lucrativo in consortile ed impedisce all’interprete di qualificare
tale deliberazione come semplice modifica dell’oggetto. Quindi anche in
tutti i casi di mutamento dell’oggetto da consortile in non consortile
e viceversa dovranno applicarsi le disposizioni dettate dal Legislatore
per la trasformazione eterogenea. |