|
|
|
|
Massime Milano > 4. Modifiche Statutarie > |
|
|
|
|
|
4.1 Termini per l´approvazione del bilancio massima n.15, 9.12.2003)
|
|
|
|
|
|
|
La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea
per l´approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel
maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla
chiusura dell´esercizio sociale, previsto dall´art. 2364 e, per rinvio,
dall´art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l´indicazione
analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento
del termine stesso.
Motivazione
La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono
l´approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla
chiusura dell´esercizio sociale, contenuta nell´art. 2364 (applicabile
alle srl per il rinvio contenuto nell´art. 2478-bis) non modifica il
principio per cui l´accertamento del ricorrere o meno di tali casi è
competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione
contenuta nell´ultimo comma dell´art. 2364, per cui sono gli
amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall´art. 2428, le
ragioni della dilazione.
Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi
nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in
via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o
meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l´obbligo di
redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze
connesse alla struttura ed all´oggetto sociale, locuzione che
ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche
fattispecie straordinarie.
Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo
slittamento della convocazione dell´assemblea oltre i centoventi giorni
ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle
condizioni previste dalla legge. |
torna all'inizio |
|