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4.1 Termini per l´approvazione del bilancio massima n.15, 9.12.2003)

La clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l´approvazione (per la s.r.l.: la presentazione) del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell´esercizio sociale, previsto dall´art. 2364 e, per rinvio, dall´art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l´indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso.

Motivazione

La maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l´approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell´esercizio sociale, contenuta nell´art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell´art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l´accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell´ultimo comma dell´art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall´art. 2428, le ragioni della dilazione.

Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l´obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all´oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.

Sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell´assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.


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