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Lo statuto di s.p.a. non può contemplare in via esclusiva modalità
di convocazione rivolte indistintamente alla generalità dei soci
diverse dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla
pubblicazione in almeno un quotidiano indicato nello statuto stesso.
E’ invece rimessa all’autonomia negoziale l’individuazione delle
modalità di convocazione "ad personam", purché si tratti di "mezzi che
garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento" e purché la
comunicazione avvenga almeno otto giorni prima dell’assemblea.
In tale ambito sono da ritenersi legittime sia le clausole che
individuano specifiche modalità di convocazione, sia le clausole che
prevedono genericamente che l’avviso di convocazione possa essere
inviato, con "mezzi che garantiscano la prova dell´avvenuto
ricevimento", al recapito comunicato dal socio alla società, dovendosi
in tale ultimo caso intendere in senso ampio il concetto di recapito (e
pertanto comprendente, oltre al domicilio, il numero telefax,
l’indirizzo di posta elettronica, etc.).
E’ altresì legittima la previsione di una pluralità di modalità di
convocazione tra loro alternative, sia rivolte indistintamente alla
generalità dei soci sia "ad personam" (entrambe nei limiti di cui
sopra), rimettendo all´organo competente la scelta del mezzo da
utilizzare; lo stesso dicasi allorché sia contemplata una pluralità di
modalità "concorrenti" (ossia tutte da utilizzare necessariamente),
oppure ancora una pluralità di modalità in parte alternative ed in
parte concorrenti.
Motivazione
Il nuovo art. 2366 prevede come sistema ordinario di convocazione
dell´assemblea delle società per azioni il sistema previgente, ovvero
la pubblicazione dell´avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sistema che, pur
comportando tempi tecnici prolungati fra la decisione di convocazione
da parte dell´organo competente e l´assemblea, ha il vantaggio di
utilizzare un mezzo di diffusione di notizie generalizzato e non
dipendente da dati individuali dei soci, dei quali la società potrebbe
addirittura non essere in possesso (tenuto conto che il domicilio dei
soci, pur essendo un dato essenziale dell´atto costitutivo e fra i dati
che il R.D. 29 maggio 1942 n.239 prevede siano contenuti
nell´intestazione dei titoli e nella girata, non è fra i dati che
devono essere indicati nel libro soci).
La medesima norma consente di inserire nello statuto la previsione
di altri sistemi di convocazione: (i) un sistema tipico che, come
quello ordinario, non comporta l´invio della comunicazione ai singoli
soci, consistente nella pubblicazione dell´avviso su uno o più
quotidiani; (ii) una pluralità di sistemi non tipici, quindi non
predeterminati a priori dalla legge, aventi come unico requisito quello
di "garantire" la prova dell´avvenuto ricevimento.
I diversi sistemi di convocazione possono essere previsti in statuto
non solo in via esclusiva o concorrente, ma anche in via alternativa.
In tal caso, la scelta su quale utilizzare spetta all´organo competente
alla convocazione, che potrà anche sfruttare simultaneamente mezzi di
comunicazione diversi, in relazione, per esempio, ai diversi recapiti
comunicati dai singoli soci o all´irreperibilità di alcuni di essi.
Qualora sia prevista l´alternativa fra sistemi di comunicazione
"generalizzate" e sistemi di comunicazione "ad personam", l´interesse
del socio a venire a conoscenza della convocazione si accompagna al suo
onere di verificare, come d´altronde avviene se è previsto solo il
sistema tradizionale, l´avvenuta pubblicazione dell´avviso con mezzi di
diffusione generalizzata. Del resto, una sorta di alternatività
automatica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rispetto a
quella sul quotidiano previsto nello statuto è contenuta nello stesso
art. 2366, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo 6
febbraio 2004 n.37, che rimanda alla Gazzetta Ufficiale nel caso in cui
i quotidiani previsti nello statuto abbiano cessato le pubblicazioni.
D´altro canto l´alternativa della convocazione attraverso mezzi di
diffusione non "ad personam", ed in particolare la previsione
statutaria della pubblicazione dell´avviso sulla Gazzetta Ufficiale in
alternativa agli altri sistemi, tutela l´interesse della società a
poter effettuare la convocazione anche in presenza di eventi estranei
alla sua volontà che impediscano l´utilizzo degli altri mezzi previsti
in statuto (quali appunto l´interruzione della pubblicazione del
quotidiano o la non disponibilità del recapito del socio), interesse
sicuramente rilevante nella regolamentazione della società per azioni,
per sua natura strutturata per avere una compagine sociale più numerosa
e dispersa che la società a responsabilità limitata.
Nel caso si prevedano esclusivamente mezzi di convocazione non
indirizzati "ad personam", gli stessi devono necessariamente essere
quelli tipici consentiti dalla legge: depone in tal senso, oltre alla
lettera della norma, la possibile eccessiva onerosità dell´onere di
controllo da parte del socio in relazione a mezzi che non comportano
una comunicazione "diretta". Qualora invece si prevedano mezzi di
comunicazione "ad personam" è possibile non indicare le modalità di
ottenimento della prova dell´avvenuto ricevimento, essendo essenziale
esclusivamente che la prova, in qualunque modo formatasi, sia
ottenibile.
Ne deriva la possibilità di utilizzare non soltanto il sistema della
raccomandata con ricevuta di ritorno ma anche, in alternativa o,
preferibilmente, in aggiunta a tale sistema, ogni altro sistema idoneo
a raggiungere il risultato indicato dalla legge: dalla lettera
consegnata a mano con firma di ricevuta, al telefax ed al messaggio di
posta elettronica inviati al recapito fornito dal socio con
attestazione di ricevimento rilasciata da parte del socio stesso o di
soggetti terzi ovvero ottenuta attraverso l´uso di mezzi tecnologici
adeguati.
E´ infine legittima la clausola che preveda l´invio dell´avviso in
termini generali con qualsiasi mezzo che garantisca la prova
dell´avvenuto ricevimento, tenuto conto che proprio il requisito del
ricevimento da parte del destinatario è l´elemento caratterizzante tali
tipologie di convocazione; l´interesse del socio di venire a conoscenza
della convocazione è quindi tutelato, a condizione che l´avviso venga
indirizzato personalmente al socio e che l´invio avvenga ai recapiti
(intesi in senso ampio e quindi comprendenti, oltre al domicilio, altri
indirizzi, quali ad esempio il numero di telefax o l´indirizzo di posta
elettronica) comunicati dal socio alla società, preferibilmente per
iscritto, con facoltà del socio, quindi, di limitare tale comunicazione
ai recapiti che gli garantiscano la conoscenza dell´avviso.
Quanto ai requisiti richiesti dalla legge perchè la convocazione sia
regolarmente effettuata, va rilevato che il termine previsto
dall´ultima parte del terzo comma dell´art. 2366, che ad una prima
lettura parrebbe riferito al ricevimento dell´avviso da parte dei soci,
sembrerebbe invece riguardare la comunicazione dell´avviso, non
esistendo mezzi che a priori garantiscano il ricevimento entro un
termine predeterminato; una simile interpretazione è d´altronde
confermata dall´art. 2479-bis c.c., il quale prevede, come sistema
legale per le s.r.l., il requisito dell´invio della raccomandata entro
il termine di otto giorni dall´assemblea: non si vede dunque come il
sistema, che in un tipo sociale è adottato quale regime ordinario,
possa ritenersi precluso ai soci di una s.p.a. che vogliano avvalersi
della facoltà di deroga concesse dalla legge (evidentemente per
favorire il funzionamento di organizzazioni societarie caratterizzate,
di fatto, da compagini sociali ristrette, come nella s.r.l.). |