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1.1 Ambito di applicazione del divieto previsto all´art.223 bis comma 6 (massima n.1, 9.12.2003)

Il divieto previsto dall’art. 223 bis comma quinto [N.d.R. ora comma sesto] disp.att.c.c. - che non consente, dal 1° gennaio 2004, l´iscrizione nel registro delle imprese di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, anche se l´atto costitutivo è stato ricevuto anteriormente alla suddetta data - non riguarda:

a) le società di capitali il cui atto costitutivo, ricevuto prima del 1° gennaio 2004, benché non iscritto, sia stato depositato, con contestuale richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese, prima della entrata in vigore della riforma;

b) le deliberazioni di modifica di atti costitutivi e di statuti di società di capitali adottate prima del 1° gennaio 2004, anche se il deposito per l’iscrizione al Registro delle Imprese sia avvenuto dopo tale data;

c) gli atti di fusione e di scissione con costituzione di una o più società di capitali, che danno esecuzione a deliberazioni di approvazione del progetto di fusione o di scissione adottate prima della entrata in vigore della riforma, anche se la stipulazione dell’atto di fusione o di scissione sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2003.

Motivazione

E´ già stato rilevato dalla dottrina come l´art. 223, bis, quinto comma [N.d.R. ora sesto comma], delle norme di attuazione e transitorie determini una "sorta di retroattività" della normativa introdotta con il D.Lgs. n.6/2003.

Occorre perciò stabilire l´ambito di applicazione della norma e definire gli esatti confini della retroattività.

In via preliminare si osserva che primo destinatario del divieto ("non possono essere iscritti") è l´ufficio del registro delle imprese, piuttosto che il notaio rogante: ciò non solo in base alla considerazione che l´iscrizione come "fatto" è di competenza dell´ufficio stesso, ma anche in quanto la norma appare concepita in modo da consentire (in via eccezionale) un rifiuto dell´iscrizione fuori dall´ipotesi (normale) di irregolarità formale della documentazione, che, come è noto, costituisce ai sensi dell´art. 2330 c.c. (sia nel vecchio che nel nuovo testo) il limite invalicabile del controllo cui è chiamato il registro delle imprese. Le considerazioni che precedono non esimono tuttavia il notaio dall´obbligo, previsto dall´art. 138 bis della Legge Notarile, di controllare la conformità dell´atto costitutivo da lui ricevuto alle norme imperative in vigore al momento della richiesta di iscrizione dell´atto stesso: osserviamo però che l´inadempimento a tale obbligo - cui consegue la sanzione pecuniaria prevista dallo stesso art. 138 bis - non comporta nel caso di specie la censurabilità dell´atto costitutivo, di per sé conforme alle norme vigenti nel momento in cui viene stipulato, quanto la sanzionabilità della richiesta di iscrizione dell´atto in un momento in cui le clausole in esso contenute possono essere in contrasto con norme imperative.

Poiché l´art. 223 bis, quinto comma [N.d.R. ora sesto comma], è - come si è visto - norma eccezionale, la sua interpretazione deve essere restrittiva. Pertanto:

1. quanto alla massima sub a): il divieto non trova applicazione poiché la funzione (e relativa responsabilità) del notaio si esauriscono nel momento in cui viene effettuato il deposito e richiesta l´iscrizione; sarebbe in contrasto con la stessa funzione del registro delle imprese, far discendere le gravi conseguenze stabilite dalla norma in parola dal ritardo dell´ufficio nella esecuzione di una formalità tempestivamente richiesta;

2. quanto alla massima sub b): il divieto non trova applicazione poiché oggetto dello stesso è esclusivamente l´iscrizione di società costituita anteriormente al primo gennaio 2004 e regolata da statuto non conforme alla nuova disciplina;

3. quanto alla massima sub c): il divieto non trova applicazione poiché, come affermato dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti, a tali operazioni straordinarie va riconosciuta natura di procedimento complesso, modificativo della struttura e dell´organizzazione societaria, cui può conseguire, come effetto quasi secondario ed in ipotesi determinate (fusione propria e scissione con beneficiaria di nuova costituzione), la costituzione di una nuova società. In senso conforme si ricordano i precedenti orientamenti giurisprudenziali, condivisi da questa Commissione, che hanno reputato legittima la costituzione, per effetto di scissione, di s.p.a. unipersonale.


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