|
M.A.1 - (ART. 2522, III COMMA, C.C. - 1° PUBBL. 9/04) La
disposizione del terzo comma dell’art. 2522 c.c. deve essere interpretata nel
senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero
di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di
soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della
riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.
M.A.2 - (CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ DEL COLLEGIO SINDACALE - 1°
pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Le
cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell’art.
2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non
hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla
circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a.
Ne consegue che:
- l’eventuale nomina facoltativa del Collegio
Sindacale deve essere espressamente prevista dallo statuto (giusta quanto
previsto dall’art. 2477 primo comma c.c. la cui applicazione è strettamente connessa
a quella del secondo e terzo comma medesimo art. 2477 richiamato dall’art. 2543
c.c.);
- in caso di nomina, sia obbligatoria
che facoltativa, del Collegio Sindacale e semprechè la cooperativa non sia
tenuta al bilancio consolidato, allo stesso può essere affidato l’esercizio del
controllo contabile.
M.A.3 - (MANCATA APPLICABILITÀ DELL’ART.
2437TER, C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’art. 2437ter c.c. non si applica alle società
cooperative.
M.A.4 - (VOTO SEGRETO - 1° pubbl. 9/05)
Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non
concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì
nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni
segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione
attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale
in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro
astensione.
M.A.5 - (REQUISITI PER L’APPLICABILITÀ
DELLA DISCIPLINA DELLA S.R.L. - 1° pubbl. 9/05) I requisiti previsti dall’art. 2519
c.c. per l’applicabilità alla società cooperativa delle norme dettate in tema
di s.r.l. sono alternativi e non debbono pertanto ricorrere congiuntamente. In
pratica per applicare la disciplina della s.r.l. è sufficiente che la
cooperativa abbia meno di venti soci (a prescindere dall’importo dell’attivo
dello stato patrimoniale) ovvero che abbia un attivo dello stato patrimoniale
inferiore ad unmilione di euro (a prescindere dal numero dei soci).
M.A.6 - (COOPERATIVE ALLE QUALI SI
APPLICA LA DISCIPLINA DELLA S.R.L. E PARTICOLARI TIPI DI STRUMENTI FINANZIARI -
1° pubbl. 9/05) Le cooperative alle quali si applica la disciplina della s.r.l.
possono emettere le “azioni di partecipazione cooperativa” di cui all’art. 5
della L. 59/92, nonché prevedere la figura dei “soci sovventori” di cui
all’art. 4 della medesima L. 59/92.
M.A.7 - (NOMINA OBBLIGATORIA DEL
REVISORE - 1° pubbl. 9/05) Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia stato
nominato, nelle sole cooperative cui si applica la disciplina in tema di s.p.a.
deve essere nominato un Revisore o una società di revisione cui affidare
l’esercizio del controllo contabile, in ottemperanza al disposto dell’art. 2409
bis c.c., applicabile al caso concreto, in virtù del richiamo effettuato
dall’art. 2519 c.c..
M.A.8 - (ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE
COOPERATIVE ED OBBLIGHI DEL NOTAIO - 1° pubbl. 9/05) In mancanza di espressa
prescrizione al riguardo, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Cooperative da
parte delle cooperative a mutualità prevalente, che condiziona (insieme agli
altri requisiti previsti dalla legge) la loro possibilità di godere delle
agevolazioni tributarie per esse previste, non grava sul notaio rogante l’atto
costitutivo, bensì sull’organo amministrativo della società stessa dopo
l’iscrizione (curata dal notaio) presso il Registro Imprese.
M.A.9 - (REGOLE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA DENOMINAZIONE - 1° pubbl. 9/05) Pur non essendo espressamente previsto dall’art.
2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui
all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative
deve essere ricompressa solo tale specifica indicazione (società cooperativa),
mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la
caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure
s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso,
esclusivamente limitata.
M.A.10 - (ATTO COSTITUTIVO E INDICAZIONE
DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ SOCIE - 1° pubbl. 9/05) Si ritiene che
l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato
di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società
cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo
dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative
il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato”
senz’altro aggiungere.
M.A.11 - (AUMENTI DI CAPITALE - 1°
pubbl- 9/05) Alle società cooperative si applica l’intero complesso normativo
previsto in materia di aumenti di capitale (anche con riferimento ai
conferimenti in natura) per le società lucrative, e quindi, rispettivamente secondo
i casi, dalle norme sulla formazione del capitale in ambito di società a
responsabilità limitata e di società per azioni.
Ciò trova conferma anche nell’art. 2524
c.c., che richiama la disciplina prevista dagli artt. 2438 e seguenti c.c.,
relativi, appunto, ai conferimenti in sede di aumento di capitale.
M.A.12 - (PORTA APERTA E CLAUSOLE DI
PRELAZIONE - 1° pubbl. 9/05) Il principio della “porta aperta” che caratterizza
ancora - ed in modo rafforzato rispetto al passato la disciplina delle società
cooperative - non esclude la legittimità di una clausola di prelazione a favore
dei soci già tali in occasione del trasferimento della partecipazione da parte
di uno di essi. Ciò, naturalmente, non potrà consentire al socio di superare i
limiti di partecipazione consentiti dalla legge.
M.A.13 - (CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
MEDIANTE AFFISSIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE - 1° pubbl. 9/05) Poiché l’avviso di
convocazione dell’assemblea ha lo scopo di informare adeguatamente e
tempestivamente il socio della volontà di riunire l’assemblea per la decisione
collegiale sugli argomenti sufficientemente indicati nell’ordine del giorno,
non può considerarsi valida la clausola statutaria che indichi, in via esclusiva,
la convocazione mediante affissione presso la sede sociale.
M.A.14 - (DEROGHE AL PRINCIPIO DEL VOTO
CAPITARIO - 1° pubbl. 9/05) Alla luce del principio di cui alla lett. e) comma
2 dell’art. 5 della Legge Delega n. 366/01, la previsione di cui all’art. 2543
c.c. deve intendersi nel senso che la deroga al principio del voto capitario
possa essere riferita al parametro di partecipazione al capitale solo per i
soci finanziatori, mentre dovrà essere riferita solo al parametro dello scambio
mutualistico per i soci cooperatori.
In entrambi i casi lo statuto deve
oggettivamente determinare i criteri di attribuzione del voto in base ai quali
si deroga al principio del voto capitario.
M.A.15 - (RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -
1° pubbl. 9/05) Alla luce della previsione di cui all’art. 5 della legge delega
(n. 366/01) che prevede un ampliamento della partecipazione assembleare dei
soci e della possibilità di delega, nelle cooperative disciplinate dalla normativa
sulla s.r.l. in mancanza di espressa previsione si può considerare ammissibile
una clausola che consente la rappresentanza per delega. Tuttavia il limite di
compatibilità con la causa mutualistica (e le collegate caratteristiche
disciplinari) rende applicabile il limite per cui il rappresentante non può
rappresentare più di dieci soci e può, a sua volta, essere solo un socio, salve
le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2539 c.c. Tali limiti,
infatti, sembrano propri del fenomeno societario cooperativo, a prescindere
dalla disciplina “generale” a cui le stesse possano, in considerazione della
struttura economica o della base sociale, fare riferimento.
M.A.16 - (REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI
NELLE COOPERATIVE DI CONSUMO - 1° pubbl. 9/05) Nelle cooperative di consumo, i
requisiti soggettivi possono essere generici e, in generale, essi possono
essere anche solo negativi, purchè non discriminatori.
M.A.17 - (VALORE NOMINALE MINIMO DELLE
PARTECIPAZIONI IN COOPERATIVE ANTERIORI ALLA L. 59/92 - 1° pubbl. 9/05) Alle
cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992
n. 59 si deve ritenere ancor oggi attribuita la facoltà di mantenere un valore
nominale minimo delle partecipazioni inferiore ad euro 25.
M.A.18 - (INTERESSE ALLA INTRODUZIONE
DELLA CATEGORIA DEI SOCI IN PROVA - 1° pubbl. 9/05) La verifica dell’interesse della
cooperativa all’introduzione della speciale categoria di soci prevista
dall’art. 2527, terzo comma, c.c., rientra nelle valutazioni di merito della deliberazione
assembleare e, conseguentemente, è sottratta al controllo di legalità
attribuito al notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Anche se l’individuazione del concreto
interesse alla introduzione della speciale categoria dei “soci in prova” è
sicuramente più agevole in quelle cooperative ove è prevista un’attività di
collaborazione o di prestazione di servizi da parte dei soci, astrattamente non
si può escludere l’interesse all’introduzione di tale speciale categoria in
ogni settore della cooperazione.
M.A.19 - (VERSAMENTO DEI DECIMI IN SEDE
DI COSTITUZIONE - 1° pubbl. 9/05) In sede di costituzione di società
cooperative è esclusa la necessità del versamento presso una banca da parte dei
soci di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
M.A.20 - (AUMENTI DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE – MAGGIORANZE – 1° pubbl. 09/06) Si ritiene che le delibere
delle assemblee di società cooperative di esclusione del diritto di opzione
siano validamente adottate con le maggioranze statutariamente previste per gli
aumenti di capitale, risultando incompatibile con i principi del “voto per
teste” e “della porta aperta” l’applicazione del quorum deliberativo rafforzato
di cui al quinto comma dell’art. 2441, c.c. |