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A.A.1 - (VERBALIZZAZIONE IN DATA
SUCCESSIVA ALLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/04) Qualora un verbale assembleare o
consigliare sia ricevuto da un notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato
in giorno diverso e successivo rispetto alla data di svolgimento della
riunione, il notaio che l’ha ricevuto dovrà iscriverlo nel proprio repertorio
alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e non di
fatti.
A.A.2 - (LEGITTIMAZIONE A
RICHIEDERE L’ISCRIZIONE DI UN ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1°
pubbl. 9/04) Unici soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione di un atto
costitutivo sono il notaio che lo ha
ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l’ipotesi di cui
al secondo comma dell’art. 2330 c.c.
A.A.3 - (PARTECIPAZIONE DI
STRANIERI A SOCIETÀ ITALIANE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Un cittadino straniero
non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità,
al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato
estero di appartenenza dello straniero.
Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di
carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i
relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane.
A.A.4 - (RAPPRESENTANZA DI ENTI
STRANIERI - 1° pubbl. 9/04) I rappresentanti di enti o società straniere che
partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del
proprio ordinamento.
A.A.5 - (RISERVA AI NOTAI DELLA
RICEZIONE DI ATTI SOCIETARI - 1° pubbl. 9/04) I pubblici ufficiali abilitati
alla ricezioni di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali
roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o
modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai
che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt.
2330 c.c., primo comma e 2436 c.c., primo comma; richiamati anche in materia di
s.r.l. e di cooperative.
A.A.6 - (STATO DI COSTITUZIONE
DI ENTI SOCI DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 – modif. 09/06)
Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è
necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi
dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati
costituiti.
A.A.7 - (DURATA PRIMO ESERCIZIO
DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Il primo esercizio
sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata
ultrannuale, purchè non scada oltre
il quattordicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo.
A.A.8 - (ATTI DI
UNA SOCIETA’ DI CAPITALI COMPIUTI PRIMA DELL’ISCRIZIONE - 1° pubbl. 9/05) Prima
dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società di capitali non
esistono soggetti legittimati ad obbligare la società. |