Massime Triveneto > 1. Elementi formali e aspetti generali >

Apetti formali

A.A.1 - (VERBALIZZAZIONE IN DATA SUCCESSIVA ALLA RIUNIONE - 1° pubbl. 9/04) Qualora un verbale assembleare o consigliare sia ricevuto da un notaio per atto pubblico, e sia formato o terminato in giorno diverso e successivo rispetto alla data di svolgimento della riunione, il notaio che l’ha ricevuto dovrà iscriverlo nel proprio repertorio alla data di completamento, in quanto il repertorio è registro di atti e non di fatti.

 

A.A.2 - (LEGITTIMAZIONE A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE DI UN ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04) Unici soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione di un atto costitutivo  sono il notaio che lo ha ricevuto e ciascuno degli amministratori della società, salva l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 2330 c.c.

 

A.A.3 - (PARTECIPAZIONE DI STRANIERI A SOCIETÀ ITALIANE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero.

Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane.

 

A.A.4 - (RAPPRESENTANZA DI ENTI STRANIERI - 1° pubbl. 9/04) I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento.

 

A.A.5 - (RISERVA AI NOTAI DELLA RICEZIONE DI ATTI SOCIETARI - 1° pubbl. 9/04) I pubblici ufficiali abilitati alla ricezioni di atti pubblici, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, non possono ricevere atti costitutivi o modificativi di società di capitali, essendo tale competenza riservata ai notai che svolgono anche la funzione di controllo di legalità ai sensi degli artt. 2330 c.c., primo comma e 2436 c.c., primo comma; richiamati anche in materia di s.r.l. e di cooperative.

 

A.A.6 - (STATO DI COSTITUZIONE DI ENTI SOCI DI SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 – modif. 09/06) Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti.

 

A.A.7 - (DURATA PRIMO ESERCIZIO DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05) Il primo esercizio sociale di una società di capitali può avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purchè non scada oltre il quattordicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo.

 

A.A.8 - (ATTI DI UNA SOCIETA’ DI CAPITALI COMPIUTI PRIMA DELL’ISCRIZIONE - 1° pubbl. 9/05) Prima dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società di capitali non esistono soggetti legittimati ad obbligare la società.

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