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H.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE
NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La
relazione di stima ex art 2343 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione
che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo
di quanto conferito.
H.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA
RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di
stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile
e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.
H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA
E STIMA DELL’AVVIAMENTO- 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è
sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.
H.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE
DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione
di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di
somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre
che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da
apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.
H.A.5 – (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI
LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA – 1° pubbl. 9/06) Poiché la
legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili
le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.
Così ad esempio devono ritenersi legittime le
clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti
esclusivamente da determinati soggetti (soci e/o obbligazionisti convertibili,
o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero
che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;
- a condizione che gli stessi siano sottoscritti
esclusivamente da soci e/o obbligazionisti convertibili e che ai restanti soci
e/o obbligazionisti convertibili sia contestualmente offerto un aumento in
denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di
partecipazione attuali o derivanti da futura conversione.
H.A.6 - (ACQUISTO EX ART.
2343BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’acquisto da parte della società da promotori,
fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art.
2343bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il quinto comma di detto
articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o
dall’annullabilità dell’atto.
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