Massime Triveneto > 2. Società per Azioni >

Conferimenti

H.A.1 - (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2343 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La relazione di stima ex art 2343 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

 

H.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

 

H.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO- 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

 

H.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

 

H.A.5 – (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA – 1° pubbl. 9/06) Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.

Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci e/o obbligazionisti convertibili, o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e/o obbligazionisti convertibili e che ai restanti soci e/o obbligazionisti convertibili sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione attuali o derivanti da futura conversione.

 

H.A.6 - (ACQUISTO EX ART. 2343BIS C.C. - 1° pubbl. 9/04) L’acquisto da parte della società da promotori, fondatori, soci o amministratori in violazione a quanto disposto dall’art. 2343bis c.c. è comunque valido ed efficace, avendo il quinto comma di detto articolo stabilito una conseguenza tipica diversa dalla nullità o dall’annullabilità dell’atto.

 



torna all'inizio