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Conferimenti e acquisti ex 2465, II comma

 

I.A.1 – (ATTESTAZIONE DI VALORE NECESSARIA NELLA RELAZIONE DI STIMA EX ART. 2465 C.C. - 1° pubbl. 9/04) La relazione di stima ex art. 2465 c.c. deve necessariamente contenere l’attestazione che il valore dei beni o crediti conferiti sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito.

 

I.A.2 - (VALIDITÀ TEMPORALE DELLA RELAZIONE DI STIMA DI CONFERIMENTO - 1° pubbl. 9/04) La data della relazione di stima redatta ai fini di un conferimento deve essere la più aggiornata possibile e comunque non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.

 

I.A.3 - (CONFERIMENTO DI AZIENDA E STIMA DELL’AVVIAMENTO - 1° pubbl. 9/04) In caso di conferimento di azienda è sempre possibile procedere alla stima dell’avviamento.

 

I.A.4 - (IMPUTAZIONE A CAPITALE DEI FINANZIAMENTI SOCI E STIMA - 1° pubbl. 9/04) Non è necessaria la relazione di stima nel caso di aumento di capitale mediante imputazione allo stesso di somme derivanti da prestiti effettuati dai soci o da terzi alla società, sempre che detti prestiti siano avvenuti in denaro e che risultino da bilancio o da apposita situazione patrimoniale approvata dall’assemblea.

 

I.A.5 - (CONFERIMENTI DI OPERA O SERVIZI - 1° pubbl. 9/05) I conferimenti di opera o servizi sono da considerarsi alla stregua dei conferimenti in natura, pertanto ad essi si applica integralmente la relativa disciplina di legge, in particolare:

1) è necessaria la presentazione della perizia avente ad oggetto la
stima del valore dell’obbligazione conferita ex art. 2465 c.c.. Detto valore deve essere anche indicato nell’atto costitutivo come previsto dal disposto del n. 5) dell’art. 2463 c.c.;

2) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione mediante valida assunzione dell’obbligazione conferita. Le stesse quote sono quindi liberamente alienabili, fermo restando il permanere in capo all’originario conferente, anche se non più socio, dell’obbligazione conferita;

3) la riduzione del capitale per perdite conseguenti alla svalutazione dell’obbligazione conferita, in seguito all’accertamento secondo le norme in tema di bilancio di un minor valore della stessa, deve necessariamente interessare proporzionalmente tutte le partecipazioni esistenti e non solo quelle liberate mediante il conferimento di detta obbligazione;

4) in caso di inadempimento dell’obbligazione conferita non sono attuabili i rimedi di cui all’art. 2466 c.c., in quanto l’esecuzione del conferimento di opera o servizi avviene con l’assunzione della corrispondente obbligazione e non con l’adempimento di quest’ultima.

In tale ipotesi sono dunque attivabili esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l’inadempimento delle obbligazioni.

 

I.A.6 - (CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI E POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA - 1° pubbl. 9/05) Nel caso di conferimenti di opera o servizi la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria di cui all’art. 2464, quinto comma, c.c., devono garantire esclusivamente l’adempimento dell’obbligazione conferita e non la corretta valutazione della stessa.

Conseguentemente una volta esattamente adempiuta l’obbligazione cessa la validità delle garanzie che l’assistono, anche nel caso che l’opera compiuta o il servizio prestato abbiano avuto un valore inferiore rispetto a quello di conferimento. In tale ultimo caso dovranno essere effettuati gli opportuni interventi sul bilancio ed eventualmente sul capitale sociale.

 

I.A.7 – (LEGITTIMITA’ DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI STATUTARIE AI CONFERIMENTI IN NATURA – 1° pubbl. 9/06) Poiché la legge consente il divieto assoluto di conferimenti in natura sono ammissibili le clausole statutarie che ammettono tali conferimenti con limitazioni.

Così ad esempio devono ritenersi legittime le clausole statutarie che ammettono i conferimenti in natura:

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da determinati soggetti (soci o altri terzi individuati anche per appartenenza a categorie omogenee), ovvero che siano limitati ad una determinata percentuale del capitale sociale;

- a condizione che gli stessi siano sottoscritti esclusivamente da soci e che ai restanti soci sia contestualmente offerto un aumento in denaro al fine di mantenere potenzialmente inalterate le loro percentuali di partecipazione.


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